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ENTE VALORIZZAZIONE
CAMPIGLIA MARITTIMA

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Presidente: Mahan Mark

Vice Presidente: Calistri Francesco

Segreteria: Marconcini Alessandro

Amministrazione e Tesoreria: Bartoli Umberto-Biondi Luca

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LO STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO Art. 1
E' costituita su iniziativa del Comitato Valorizzazione Campiglia Marittima e in accordo con l'Amministrazione Comunale di Campiglia Marittima, una Associazione denominata "Ente Valorizzazione Campiglia Marittima - Pro Loco" con sede in Campiglia Marittima, via Roma 1.

Art. 2
L'Associazione ha carattere apolitico, non persegue fini di lucro e si regge sull'opera volontaria e gratuita dei suoi componenti.
Lo scopo e le finalità dell'Ente sono quelli già propri del "Comitato Valorizzazione Campiglia Marittima", al quale l'Ente intende idealmente ricollegarsi e subentrare.
Esso si propone quindi:
a) - riunire intorno a se tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo sociale, culturale e turistico di Campiglia Marittima;
b) - contribuire ad un miglioramento estetico del paese;
c) - contribuire a rilevare ed esaminare i problemi e le deficienze locali, studiandone la soluzione con gli Enti competenti;
d) - tutelare e valorizzare le bellezze naturali e storiche esistenti;
e) - promuovere e realizzare manifestazioni ed iniziative che costituiscono uno sviluppo culturale, turistico, ricreativo e di interesse per i cittadini ed i turisti.
Per il raggruppamento dei propri scopi sociali l'Ente coopera con gli Enti Locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) garantire migliori servizi di assistenza ed informazione.


Art. 3 - Patrimonio ed esercizi sociali
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) - dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) - da eventuali erogazioni, lasciti e contributi
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) - dalle quote sociali;
b) - dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 4
L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo nonché il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 5
Sono soci tutte le persone /che abbiano compiuto il 14° anno di età) od enti, interessati al perseguimento delle suddette finalità sociali, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto della loro ammissione, la quota di associazione annualmente determinata dal Consiglio setsso.

Art. 6
E' obbligo dei soci osservare il presente Statuto e perseguire le finalità dell'Associazione così come specificate dall'Art. 2 del presente Statuto.

Art. 7
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire di particolari agevolazioni nelle manifestazioni promosse dalla Associazione.
Essi hanno il dovere di collaborare gratuitamente e senza scopo di lucro con il Consiglio Direttivo ogni qualvolta si presenta la necessità.

Art. 8
La qualità di socio si perde per decesso, per rinuncia volontaria, per mancato rinnovo della tessera, per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre Assemblee consecutive o per gravi violazioni alle prescrizioni del presente Statuto.
In quest'ultimo caso, la violazione verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, ritualmente comunicato al socio.


Art. 9 - Amministrazione
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di quindici a un massimo di venti membri di cui uno nominato dalla Amministrazione Comunale, quattro dai Rioni ed i rimanenti eletti tra gli associati.
Per diventare Consigliere occorre avere compiuto il 18° anno di età.
Tutti i consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, decesso di un consigliere o perdita della qualità di socio, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione in base alla graduatoria stilata al momento delle elezioni, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.
In caso di dimissione della maggioranza dei consiglieri (50% più uno), il Consiglio Direttivo si intende decaduto con l'obbligo di convocare l'Assemblea straordinaria.

Art. 10
Il Consiglio elegge nel suo seno, tra gli eletti a suffragio, un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, ed u Tesoriere; elegge altresì, tra tutti i suoi membri, i componenti delle varie Commissioni di lavoro.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio salvo il rimborso delle spese sostenute per conto dell'Ente.

Art. 11
Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, esclusi quelli riservati per legge o per Statuto alla Assemblea.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi da presentare alla Assemblea.
Può anche delegare parte dei propri poteri e quindi l'uso della firma sociale, con le limitazioni che riterrà opportune, ad uno o più amministratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare incarichi a propri membri o a terzi.
Ove lo ritenga opportuno il Consiglio provvederà alla stesura di un Regolamento interno per l'uso dei locali e delle attrezzature sociali, da sottoporre alla Assemblea dei soci in seduta ordinaria per la ratifica.

Art. 12
Il Consiglio si riunisce:
a) - in seduta ordinaria pubblica almeno una volta all'anno, con possibilità di intervento, solo s titolo consultivo, da parte di persone non facenti parte del Consiglio, purché soci;
b) - in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ce ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, ed in caso di assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13
Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Il Segretario coordina il lavoro delle deliberazioni, svolge il lavoro di ordinaria amministrazione.
Il Tesoriere tiene il registro della contabilità ed è il responsabile diretto del patrimonio finanziario della Associazione.


Art. 14 - Assemblea
I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta l'anno, mediante comunicazione scritta, contenete l'ordine del giorno, diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione in luogo pubblico o comunicazione a mezzo stampa, dell'avviso di convocazione medesimo, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'Assemblea deve altresì essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

Art. 15
L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su ogni altra materia di sua competenza per legge o Statuto.
Tali deliberazioni sono valide in prima convocazione con la presenza effettiva della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, sempre fissata almeno un'ora dopo la prima convocazione, quale che sia il numero dei soci intervenuti, purché superiore a quello dei componenti il Consiglio Direttivo di almeno una unità.
Ogni decisione sarà deliberata a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti).

Art. 16
Hanno diritto di intervenire alla Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci non possono farsi rappresentare da altri soci, salvo si tratti di approvazione di bilanci.

Art. 17
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento alla Assemblea.
Dalle riunioni di Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.


Art. 18 - Attivo dei Soci
E' un organismo non elettivo, composto da quei soci che assumono l'impegno di prestare attivamente e gratuitamente la loro opera nelle varie attività dell'Ente valorizzazione Campiglia Marittima, attraverso le Commissioni di lavoro.
I suoi membri si riuniscono su richiesta del Consiglio Direttivo previa comunicazione.


Art. 19 - Collegio dei Revisori
La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletto ogni tre anni dalla Assemblea anche tra non soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale.


Art. 20 - Scioglimento
Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale, occorrerà il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In tal caso, il patrimonio sociale sarà devoluto all'amministrazione comunale di Campiglia Marittima.


Art. 21 - Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e la Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dalla Assemblea; essi giudicheranno, "ex bono et aequo", senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.

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Visitatori

Ente Valorizzazione Pro Loco Campiglia Marittima (LI), Italia. 

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